LEGGE 16 giugno 1998, n. 191

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

note: Entrata in vigore della legge: 5/7/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
Testo in vigore dal: 7-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
                   Modifiche ed integrazioni alla
                    legge 15 maggio 1997, n. 127

  1.   Alla   legge  15  maggio  1997,  n.  127,  sono  apportate  le
modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
  2.  All'articolo  2,  comma  3,  sono aggiunte, in fine, le parole:
"salvo  che  disposizioni  di  legge  o  regolamentari  prevedano una
validita' superiore".
  3.  All'articolo  2,  comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente:  "Il  procedimento per il quale gli atti certificativi sono
richiesti   deve   avere  comunque  corso,  una  volta  acquisita  la
dichiarazione   dell'interessato.";  al  medesimo  comma  4,  secondo
periodo,  le  parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite dalle
seguenti: "Resta ferma".
  4. All'articolo 2, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
proposta  del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la  funzione  pubblica,  sono  individuate  le  caratteristiche  e le
modalita'  per  il  rilascio  della  carta  di  identita'  e di altri
documenti   di   riconoscimento   muniti   di  supporto  magnetico  o
informatico.  La  carta  di identita' e i documenti di riconoscimento
devono  contenere  i  dati  personali  e  il codice fiscale e possono
contenere  anche  l'indicazione  del  gruppo sanguigno, nonche' delle
opzioni  di  carattere  sanitario previste dalla legge. Il documento,
ovvero il supporto magnetico o informatico, pu² contenere anche altri
dati,   al   fine   di   razionalizzare   e   semplificare   l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto
della  legge  31  dicembre  1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonche'  le  procedure  informatiche e le informazioni, che possono o
debbono  essere  conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri
soggetti,  ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma
digitale  ai  sensi  dell'articolo  15, comma 2, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  e  dei  relativi  regolamenti  di attuazione; analogo
documento  contenente  i  medesimi dati e' rilasciato a seguito della
dichiarazione  di  nascita.  La  carta  di  identita'  potra'  essere
utilizzata  anche  per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra
soggetti   privati  e  pubbliche  amministrazioni.  Con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  sentite  l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica  amministrazione  e  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali,  sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle
tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di
identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma.
Le  predette  regole  sono  adeguate  con  cadenza almeno biennale in
relazione  alle  esigenze  dettate  dall'evoluzione  delle conoscenze
scientifiche  e  tecnologiche.  La  carta  di  identita'  puo' essere
rinnovata  a  decorrere  dal  centottantesimo  giorno  precedente  la
scadenza,  ovvero,  previo  pagamento  delle  spese  e dei diritti di
segreteria,  a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di
documenti  con  caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
Nel  rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al
presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche
amministrazioni  possono  sperimentare modalita' di utilizzazione dei
documenti  di  cui  al  presente  comma per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilita'".
  5.  Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
all'articolo  2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, e' emanato
entro  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.  Il  decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2,
comma  10,  quinto  periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito  dal  comma  4  del  presente  articolo,  e' emanato entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge.
  6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
"11-bis.  Il  terzo  comma  dell'articolo  17 della legge 21 novembre
1967, n. 1185, e' abrogato.
11-ter.  Nell'articolo  3  del  testo  unico  delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A  decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identita' deve essere
indicata la data di scadenza"".
  7.  All'articolo  3,  comma 2, ultimo periodo, le parole: "quindici
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
  8.  All'articolo  3,  comma  5,  sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche'  ad  esami  per  il conseguimento di abilitazioni, diplomi o
titoli culturali".
  9.  All'articolo  3,  comma  7,  e'  aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Se  due  o  piu'  candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'".
  10. All'articolo 3, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11.  La  sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
non  e'  soggetta  ad  autenticazione ove sia apposta in presenza del
dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia
fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita'
del  sottoscrittore.  La  copia fotostatica del documento e' inserita
nel  fascicolo.  L'istanza  e  la  copia fotostatica del documento di
identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti
di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2,
della legge 15 marzo 1997, n. 59".
  11. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 )).
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
  14.  All'articolo  6,  comma  6, dopo le parole: "ottobre 1991." e'
inserito  il seguente periodo: "Nel periodo intercorrente tra la data
delle  dimissioni  e  la  data  della  riammissione  in  servizio,  i
dipendenti  pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge
in aspettativa senza assegni".
    15. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
    16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
    17.  All'articolo  6, comma 12, e' aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "La stessa disposizione si applica altresi' alle camere di
  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  alle  aziende
  sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
    18. All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis , sono aggiunte, in
  fine,  le  parole:  ",  nel  quale  vengono  indicati  i criteri di
  ripartizione  che tengano conto delle responsabilita' professionali
  assunte  dagli  autori  dei  progetti  e  dei  piani, nonche' dagli
  incaricati  della  direzione  dei  lavori  e  del collaudo in corso
  d'opera".
    19.  All'articolo  6, comma 17, le parole: "Entro e non oltre tre
  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge" sono
  sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 1998".
    20. All'articolo 9, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  All'articolo  105,  comma  1,  lettera  b)  ,  del decreto
  legislativo  25 febbraio 1995, n. 77, come modificata dall'articolo
  17  del  decreto  legislativo 15 settembre 1997, n. 342, il secondo
  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nei pareri e' espresso un
  motivato  giudizio  di  congruita', di coerenza e di attendibilita'
  contabile  delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,
  anche  tenuto  conto  dei  pareri  espressi  dal  responsabile  del
  servizio  finanziario  ai  sensi  dell'articolo 3, delle variazioni
  rispetto  all'anno  precedente,  dell'applicazione dei parametri di
  deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile".
    21.  All'articolo  9,  comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla
  seguente:
  "h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e 116".
    22. All'articolo 9, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
  "7-bis.   Disposizioni   integrative   e   correttive  del  decreto
  legislativo  emanato  ai sensi del comma 1 possono essere adottate,
  con  il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le
  stesse  procedure,  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
  dello stesso".
    23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter , l'ultimo periodo
  e'  sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento
  prosegue  prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva
  autonomamente l'atto amministrativo da emanare".
    24. All'articolo 12 sono abrogati i commi 3 e 4.
    25. All'articolo 12, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
  "6-bis . I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a) , e al
  comma  3  dell'articolo  1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono
  prorogati di sei mesi".
    26.  All'articolo  13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono
  inserite le seguenti: "e l'alienazione".
    27.  All'articolo  16, comma 1, le parole da: "i difensori civici
  delle  regioni  e  delle  province autonome" fino a: "in materia di
  difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle
  seguenti:  "i  difensori  civici  delle  regioni  e  delle province
  autonome,  su  sollecitazione  di  cittadini  singoli  o associati,
  esercitano,  sino  all'istituzione  del difensore civico nazionale,
  anche  nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato,
  limitatamente  agli  ambiti  territoriali di rispettiva competenza,
  con  esclusione  di  quelle  che  operano nei settori della difesa,
  della sicurezza pubblica e della giustizia".
    28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono aggiunti, in
  fine,  i  seguenti  periodi:  "In caso di sospensione la conferenza
  puo',  entro  trenta  giorni,  pervenire ad una nuova decisione che
  tenga  conto  delle  osservazioni  del Presidente del Consiglio dei
  ministri.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  conferenza  e'
  sciolta".
  29. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
  30. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
  31. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
  32. All'articolo 17, dopo il comma 79 e' inserito il seguente:
"79-bis.  Le  somme dovute alla Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno  in  esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi del
presente  articolo e di quelle stipulate con enti pubblici o privati,
nonche'  le  somme  derivanti  dall'erogazione  di  prestazioni  o di
servizi  forniti  dalla  Scuola  stessa  sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  relativa  alle spese per il funzionamento della Scuola.
Le  medesime  disposizioni si applicano, nel rispetto delle procedure
previste   dai   rispettivi  ordinamenti,  alle  somme  derivanti  da
prestazioni  fornite a terzi dalle altre scuole delle amministrazioni
centrali".
  33. All'articolo 17, dopo il comma 133 e' inserito il seguente:
"133-bis. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, previo parere della Conferenza unificata di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono   disciplinate   le   procedure   per   la  autorizzazione  alla
installazione  ed  esercizio  di  impianti  per  la rilevazione degli
accessi  di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
delle   citta'  ai  fini  dell'accertamento  delle  violazioni  delle
disposizioni  in  tema  di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione  delle  relative sanzioni. Con lo stesso regolamento sono
individuate  le  finalita'  perseguibili  nella  rilevazione  e nella
utilizzazione  dei dati, nonche' le categorie di soggetti che possono
accedere ai dati personali rilevati a mezzo degli impianti".