LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 27-3-1998
                               Art. 16
             Soggiorno per motivi di protezione sociale
    1.  Quando,  nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di
un procedimento per taluno dei delitti di cui  all'articolo  3  della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380
del  Codice  di  procedura  penale,  ovvero  nel  corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano  accertate
situazioni  di  violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero ed emergano concreti pericoli per la sua  incolumita',  per
effetto   dei   tentativi   di   sottrarsi   ai   condizionamenti  di
un'associazione  dedita  ad  uno  dei  predetti   delitti   o   delle
dichiarazioni  rese  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  del
giudizio  il  questore,  anche  su  proposta  del  procuratore  della
Repubblica,  o  con  il  parere  favorevole  della  stessa autorita',
rilascia uno speciale  permesso  di  soggiorno  per  consentire  allo
straniero   di   sottrarsi   alla   violenza   e  ai  condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare  ad  un  programma  di
assistenza e integrazione sociale.
    2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al  questore  gli  elementi  da  cui  risulti  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita'  e
attualita' del pericolo e alla rilevanza del contributo offerto dallo
straniero  per  l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili  dei  delitti
indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di  partecipazione al
programma di assistenza e integrazione  sociale  sono  comunicate  al
sindaco.
    3.   Con   il   regolamento   di  attuazione  sono  stabilite  le
disposizioni occorrenti per  l'affidamento  della  realizzazione  del
programma  a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai
servizi sociali dell'ente locale e per  l'espletamento  dei  relativi
controlli.  Con  lo  stesso  regolamento sono individuati i requisiti
idonei  a  garantire  la  competenza  e  la  capacita'  di   favorire
l'assistenza  e  l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
    4. Il permesso di  soggiorno  rilasciato  a  norma  del  presente
articolo  ha  la  durata  di  sei mesi e puo' essere rinnovato per un
anno, o per il maggior periodo occorrente per  motivi  di  giustizia.
Esso  e' revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile  con  le  finalita'   dello   stesso,   segnalate   dal
procuratore  della  Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero  quando  vengono  meno  le  altre  condizioni  che  ne   hanno
giustificato il rilascio.
    5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente articolo
consente l'accesso ai servizi assistenziali e  allo  studio,  nonche'
l'iscrizione  nelle  liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di  eta'.  Qualora,  alla
scadenza  del  permesso  di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso  puo'  essere  ulteriormente
prorogato  o  rinnovato  per  la  durata  del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per  tale
motivo  di  soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio  qualora  il  titolare  sia  iscritto  ad  un  corso
regolare di studi.
    6.  Il  permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle  dimissioni  dall'istituto
di  pena,  anche  su  proposta del procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale  per  i  minorenni,  allo
straniero  che  ha  terminato  l'espiazione  di  una  pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e ha  dato  prova
concreta   di   partecipazione   a   un  programma  di  assistenza  e
integrazione sociale.
    7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire  5
miliardi  per  l'anno  1997  e  in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
           Note all'art. 16:
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio
          1958,  n.  75  (Abolizione  della  regolamentazione   della
          prostituzione   e   lotta   contro  lo  sfruttamento  della
          prostituzione altrui):
            "Art. 3. - Le disposizioni contenute negli articoli 531 a
          536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:
            ''E' punito con la reclusione da due a sei anni e con  la
          multa  da  L.  100.000  a  L. 4.000.000, salvo in ogni caso
          l'applicazione dell'art.  240 del codice penale:
             1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art.  2,
          abbia   la   proprieta'   o  l'esercizio,  sotto  qualsiasi
          denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque  la
          controlli,  o  diriga,  o amministri, ovvero partecipi alla
          proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
             2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di
          una casa od altro locale, li conceda in locazione  a  scopo
          di esercizio di una casa di prostituzione;
             3)  chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a
          un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio  di  bevande,
          circolo,  locale  da  ballo,  o luogo di spettacolo, o loro
          annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al  pubblico
          od  utilizzato  dal  pubblico,  vi  tollera abitualmente la
          presenza di una o piu' persone che, all'interno del  locale
          stesso, si danno alla prostituzione;
             4)  chiunque  recluti  una  persona  al  fine  di  farle
          esercitare la prostituzione, o ne agevoli  a  tal  fine  la
          prostituzione;
             5)  chiunque induca alla prostituzione una donna di eta'
          maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente  in
          luoghi  pubblici  o  aperti  al pubblico, sia a mezzo della
          stampa o con qualsiasi altro mezzo dl pubblicita';
             6)  chiunque induca una persona a recarsi nel territorio
          di un altro Stato o comunque in  luogo  diverso  da  quello
          della  sua  abituale  residenza,  al fine di esercitarvi la
          prostituzione  ovvero  si  intrometta  per  agevolarne   la
          partenza;
             7)  chiunque  esplichi  un'attivita'  in associazioni ed
          organizzazioni nazionali od estere dedite  al  reclutamento
          di   persone   da  destinare  alla  prostituzione  od  allo
          sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma
          e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca  l'azione  o  gli
          scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
             8)  chiunque  in  qualsiasi  modo favorisca o sfrutti la
          prostituzione altrui.
            In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo,
          alle pene in essi  comminate,  sara'  aggiunta  la  perdita
          della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la
          chiusura definitiva dell'esercizio.
            I  delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un
          cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto  le
          convenzioni internazionali lo prevedano''".
            -  Per  il  testo  dell'art.  380 del codice di procedura
          penale v.  nelle note all'art. 7.