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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  15-5-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 57

Miniere del Sulcis
1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
affidata alla "Carbosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. (10)(18)(30)(35)(38)
((39))
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire. (10) (30) (35)(38)
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a stabilire, previa formale rinuncia da parte del concessionario, le modalità per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea alla "Carbosulcis spa" e le modalità per l'utilizzo e la rendicontazione delle stesse.
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse finanziarie previste dallo stesso articolo 57, comma 2, sono inte- grate con l'importo di lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente dalle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le stesse modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che " Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."
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AGGIORNAMENTO (30)
La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che " Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2001. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 57, comma 2, della citata legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di lire 25 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
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AGGIORNAMENTO (35)
La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
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AGGIORNAMENTO (38)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 175) che "Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 11, comma 14-bis) che "La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006."