LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 57
                         Miniere del Sulcis

   1. La gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis
  affidata  alla "Carbosulcis spa" viene mantenuta fino alla presa in
consegna   delle   strutture  da  parte  del  concessionario  di  cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, e
comunque non oltre il 31 dicembre 1998. (10)(18)(30)(35)(38)((39))
  2.  Nelle more della presa in consegna delle strutture minerarie da
parte  del concessionario le agevolazioni finanziarie di cui al comma
3  dell'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio 1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis spa" per
la  gestione  temporanea  delle  miniere  carbonifere del Sulcis, nel
limite di 25 miliardi di lire. (10) (30) (35)(38)
  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanare entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si provvede a
stabilire,  previa  formale  rinuncia da parte del concessionario, le
modalita'  per  il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
alla   "Carbosulcis   spa"   e  le  modalita'  per  l'utilizzo  e  la
rendicontazione delle stesse.
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AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 64, comma 1)
che  "Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999. Le risorse
finanziarie  previste  dallo  stesso articolo 57, comma 2, sono inte-
grate  con  l'importo  di  lire 32 miliardi e 500 milioni, riveniente
dalle  agevolazioni  finanziarie  di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 56 del 9 marzo 1994, da erogare con le
stesse  modalita'  previste  dal comma 3 del citato articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449."
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AGGIORNAMENTO (18)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 57, comma 1)
che  "  Ai  fini  dello  sviluppo del programma di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma  1  dell'articolo  57  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato  al  30  giugno  2000.  Le risorse finanziarie previste dal
medesimo  articolo  57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire
15   miliardi   a   valere  sulle  agevolazioni  finanziarie  di  cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1994, e da erogare con le modalita' previste
dal  comma  3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.
449."
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AGGIORNAMENTO (30)
  La L. 23 marzo 2001, n. 93 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
"  Ai  fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo
57  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 30 giugno
2001.  Le  risorse  finanziarie  previste  dall'articolo 57, comma 2,
della  citata  legge n. 449 del 1997, sono integrate con l'importo di
lire  25  miliardi  a  valere  sulle  agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo  8,  comma  3,  del  citato decreto del Presidente della
Repubblica  28  gennaio  1994, e da erogare con le modalita' previste
dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
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AGGIORNAMENTO (35)
  La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che  "Ai  fini  dello  sviluppo  del  piano  di  cui  al  decreto del
Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma  1  dell'articolo  57  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
differito  al  31  dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal
comma  2  del  medesimo  articolo  57 sono integrate con l'importo di
20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma
3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
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AGGIORNAMENTO (38)
  La  L.  24  dicembre  2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma
175)  che  "Ai  fini  dello  sviluppo del piano di cui al decreto del
Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma  1  dell'articolo  57  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
differito  al  31  dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal
comma  2  del  medesimo  articolo  57 sono integrate con l'importo di
20.000.000 di euro e sono erogate con le modalita' previste dal comma
3 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997."
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  AGGIORNAMENTO (39)
Il  D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14  maggio  2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 11, comma 14-bis) che
"La   gestione  temporanea  della  miniera  carbonifera  del  Sulcis,
prevista  a  termine  dal  comma  1  dell'articolo  57 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' prorogata fino alla presa in consegna delle
strutture  da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2006."