LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
Testo in vigore dal: 16-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
       Stato giuridico, indennita' e trattamento previdenziale
  1.  I  giudici  onorari  aggregati  hanno  lo  stato  giuridico  di
magistrati onorari.
  2.  Ai  giudici  onorari  aggregati  e'  attribuita,  al  netto dei
contributi  previdenziali, una indennita' di lire 20 milioni annui da
corrispondere  a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza
che  definisce  il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione,
da corrispondere ogni tre mesi.
  3.  L'indennita'  fissa  di  cui  al  comma 2 e' ridotta del 50 per
cento,  qualora  il  giudice  aggregato  onorario  sia titolare di un
reddito  da  lavoro  autonomo,  da  lavoro  subordinato o da pensione
superiore a lire 5 milioni lordi mensili. ((3))
  4.  Il  ministero  di  Grazia  e  giustizia  provvede  al rimborso,
all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla
legge  per  i  giudici  onorari  aggregati nominati tra gli avvocati,
iscritti al relativo albo, il ministro di Grazia e giustizia provvede
al  rimborso,  direttamente all'avvocato, dei contributi, commisurati
alla  indennita'  da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza.
  5.  L'indennita'  di  cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari
aggregati  nominati  tra  gli  avvocati  iscritti al relativo albo e'
considerata  a  tutti  gli  effetti della legge 20 settembre 1980, n.
576, quale reddito professionale.(2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il  D.L.  21  settembre  1998,  n. 328, convertito, con modificazioni
dalla  L.  19  novembre 1998, n. 399 ha disposto (con l'art. 1, comma
15)  che  "Le  disposizioni  della legge 22 luglio 1997, n. 276, come
modificata  dal  presente  articolo,  si  applicano  anche ai giudici
onorari aggregati gia' nominati."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n. 220, (in
G.U.  1a  s.s.  15/06/2005  n.  24)  ha  dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n.
276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente:
nomina  di  giudici  onorari  aggregati  e  istituzione delle sezioni
stralcio nei tribunali ordinari)".