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LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  20-8-1997 al: 21-11-1998
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità della legge;
nomina dei giudici onorari aggregati
1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla data del 30 aprile 1995, esclusi quelli già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista riserva di collegialità come indicati nel secondo comma dell'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale.
2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1, e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:
a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo;
b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;
c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche.
3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i tribunali presso cui vengono istituite le sezioni stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle sezioni e la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 48 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) come modificato dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile):
"Art. 48. - In materia penale il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti.
In materia civile il tribunale ordinario giudica col numero invariabile di tre votanti:
1) nei giudizi di appello;
2) nei giudizi nei quali è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero;
3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
4) nei procedimenti in camera di consiglio;
5) nei giudizi di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelli conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa;
6) nei giudizi di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo;
7) nei giudizi di responsabilità da chiunque promossi contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori e ogni altra controversia avente per oggetto rapporti sociali nelle società, nelle mutue assicuratrici e società cooperative, nelle associazioni in partecipazione e nei consorzi;
8) nei giudizi di cui agli articoli 784 e seguenti del codice di procedura civile;
9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
Il tribunale ordinario, salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, quando giudica in forma collegiale decide con il numero invariabile di tre votanti.
Fuori dei casi riservati dal secondo comma alla decisione collegiale, nelle materie civili il tribunale ordinario decide in persona del giudice istruttore o del giudice dell'esecuzione in funzione di giudice unico con tutti i poteri del collegio".