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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  1-1-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Saggio degli interessi)
1. L'articolo 1284 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 1284. - (Saggio degli interessi). - Il saggio degli interessi legali è del dieci per cento in ragione di anno.
Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.