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LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal: 22-11-1998
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
           Ambito di applicazione e finalita' della legge; 
                nomina dei giudici onorari aggregati 
  1. La presente legge ha per oggetto la definizione dei procedimenti
civili pendenti davanti al tribunale alla data del  30  aprile  1995,
esclusi quelli gia' assunti in decisione e  quelli  per  i  quali  e'
prevista riserva di collegialita' come  indicati  nel  secondo  comma
dell'articolo 48 dell'ordinamento  giudiziario  approvato  con  regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88 della
legge 26 novembre 1990, n. 353. Si applica anche ai procedimenti gia'
assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria  con  ordinanza
collegiale. 
  2. Per definire i procedimenti civili di cui  al  comma  1,  e  con
l'obiettivo di darvi luogo  nel  tempo  massimo  di  cinque  anni  si
procedera', nei modi e termini previsti dalla  presente  legge,  alla
nomina di giudici onorari aggregati  nel  numero  di  mille.  Possono
essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: 
    a) gli avvocati anche se a riposo e i  magistrati  a  riposo  ((o
iscritti negli albi speciali)); 
    b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; 
    c)  i  professori  universitari  e  i  ricercatori   universitari
confermati in materie giuridiche. ((, laureati in giurisprudenza)). 
    ((c-bis) i notai anche in pensione.)) 
  3. Entro tre mesi  dalla  data  di  pubblicazione  nella  "Gazzetta
Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e
giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,  sono
individuati i tribunali  presso  cui  vengono  istituite  le  sezioni
stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle
sezioni e la pianta organica dei  giudici  onorari  aggregati  e  del
relativo personale ausiliario.((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
Il D.L. 21 settembre 1998,  n.  328,  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 19 novembre 1998, n. 399 ha disposto (con  l'art.  1,  comma
15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio  1997,  n.  276,  come
modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici 
onorari aggregati gia' nominati."