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LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari.

note: Entrata in vigore della legge: 20-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  21-8-2013
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Art. 2

Requisiti per la nomina e titoli di preferenza
1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e)
((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98))
;
f) non aver compiuto i sessantasette ani di età;
g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;
h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi.
h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.
2. Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1998, N. 328, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 1998, N. 399.
4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.
5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.
6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.
7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle Regioni e delle Province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;
c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 settembre 1998, n. 328, convertito con modificazioni dalla L. 19 novembre 1998, n. 399, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati".