LEGGE 8 agosto 1995, n. 335

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

note: Entrata in vigore della legge: 17-8-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 13 
                   (Vigilanza sui fondi pensione) 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  Art. 16. - (Vigilanza sui fondi pensione). -  1.  Il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale  emana  le  direttive  generali  in
materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro 
del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2. 
  2. E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione  con
lo scopo di perseguire la corretta e  trasparente  amministrazione  e
gestione dei fondi per la funzionalita'  del  sistema  di  previdenza
complementare. La commissione ha personalita' giuridica di diritto 
pubblico. 
  3. La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri,
scelti tra persone dotate  di  riconosciuta  competenza  e  specifica
professionalita' nelle  materie  di  pertinenza  della  stessa  e  di
indiscussa moralita' e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di  cui  all'articolo  3  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Il
presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni
e possono  essere  confermati  una  sola  volta;  in  sede  di  prima
applicazione il decreto di  nomina  indichera'  i  due  membri  della
commissione il cui mandato scadra' dopo sei anni. Al presidente e  ai
componenti  della  commissione  si  applicano  le   disposizioni   di
incompatibilita', a pena di decadenza, di cui all'articolo 1,  quinto
comma, del decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  94,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e  ai
componenti  della  commissione  competono  le  indennita'  di  carica
fissate con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto con il Ministro del  tesoro.  La  commissione  delibera  con
apposito regolamento  in  ordine  al  proprio  funzionamento  e  alla
propria organizzazione sulla base dei  principali  di  trasparenza  e
celerita'  dell'attivita',  del  contraddittorio  e  dei  criteri  di
organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge  7
agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La  commissione  puo'
avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati 
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta. 
  4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente,
salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento  di  cui
al comma 3. Il presidente sovraintende  all'attivita'  istruttoria  e
cura  l'esecuzione   delle   deliberazioni.   Il   presidente   della
commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette
le notizie ed i dati di volta in volta  richiesti.  Le  deliberazioni
concernenti l'organizzazione e il funzionamento,  quelle  concernenti
il trattamento giuridico ed economico del personale  e  l'ordinamento
delle carriere, nonche' dirette  a  disciplinare  la  gestione  delle
spese e la composizione dei  bilanci  preventivo  e  consuntivo,  che
devono osservare i principi del regolamento di  cui  all'articolo  1,
settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del  1974,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  citata  legge  n.  216  del  1974,   sono
sottoposte al Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il
quale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  ne  verifica  la
legittimita' e le rende esecutive con  proprio  decreto,  da  emanare
entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il  termine
suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti  giorni
dal ricevimento senza che  siano  state  formulare  osservazioni,  le
deliberazioni divengono esecutive. La Corte  dei  conti  esercita  il
controllo generale sulla commissione per assicurare  la  legalita'  e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al 
Parlamento. 
  5. E' istituito un apposito ruolo del  personale  dipendente  dalla
commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta  organica  non
puo' eccedere per il primo triennio le  30  unita'.  I  requisiti  di
accesso e le modalita' di assunzione sono determinati dal regolamento
di cui al comma 3 in conformita'  ai  principi  fissati  dal  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti  di  competenza  ed
esperienza  nei   settori   delle   attivita'   istituzionali   della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento  giuridico
ed economico del personale sono stabiliti dal  predetto  regolamento.
Tale  regolamento  detta  altresi'  norme  per   l'adeguamento   alle
modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il  regolamento
prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore
generale determinandone le funzioni. Il direttore  generale  risponde
del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa  alla
sua nomina e' adottata con non meno di quattro voti  favorevoli.  Con
la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di 
inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali". 
  2. Per il funzionamento della  commissione  di  vigilanza  prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa
di lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere  per  gli
anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle
proiezioni  per   i   medesimi   anni:   per   lire   3.500   milioni
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza sociale  e  per  lire  1.500  milioni  dell'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione,  iscritti,  ai  fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. (8)((31)) 
  3.  Il  finanziamento  della  commissione  puo'  essere   integrato
mediante il versamento annuale da parte dei  fondi  pensione  di  una
quota non superiore  allo  0,5  per  mille  dei  flussi  annuali  dei
contributi incassati. PERIODO SOPPRESSO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, 
N. 266 . 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La legge 27 dicembre 1997, n. 449,  ha  disposto  (con  l'art.  59,
comma 39) che "La spesa autorizzata  dal  comma  2  dell'articolo  13
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  per  il  funzionamento  della
commissione  di  vigilanza  prevista  dall'articolo  16  del  decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. .124, come sostituito dal comma 1  del
medesimo  articolo  13  della  citata  legge  n.  335  del  1995,  e'
incrementata, per l'anno 1998, di lire 1 miliardo e, per gli anni 
successivi, di lire 5 miliardi." 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma  40)  che  a
decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS e'
abrogato l'articolo 13, comma 2, della presente legge.