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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal:  27-11-1997
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1 luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), semprechè dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonché per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle pro- cedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonché per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista.
g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1 novembre 1994 e per il persoanle dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre 1994.
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorché riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:
a) da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;
((21))
c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio inferiore a 31 anni.
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorché accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1 gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti dal presente comma. (4)
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che "Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1 settembre 1995."
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AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347 (in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni".