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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1994, n. 104

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1994
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  15-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati;
Ritenuto opportuno introdurre talune modifiche al predetto regolamento, al fine di dirimere dubbi interpretativi nell'applicazione della citata legge n. 277 del 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 10 febbraio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, di seguito denominato regolamento, è sostituito dai seguenti:
" 4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).
5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.
6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati) è il seguente:
"Art. 9. - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione dela Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 14/1994 (Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 3. - 1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.
2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico, quale accettazione di collegamento intenda confermare.
3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.
4. Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).
5. In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.
6. Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore succes- sive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste".
- L'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo seguente:
"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio centrale nazionale che decide entro le succes- sive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi".