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LEGGE 4 agosto 1993, n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore della legge: 21-08-1993
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Testo in vigore dal:  21-8-1993

Art. 2


1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al primo comma, dopo le parole: "che intendono presentare" sono inserite le seguenti: "candidature nei collegi uninominali o";
2) al terzo comma, dopo le parole: "la presentazione di contrassegni. sono inserite le seguenti: ", sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
3) dopo il terzo comma, sono inseriti seguenti:
"Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di preculderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso";
b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: "con quello che abbiano presentato" sono soppresse;
c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni di- verse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.";
d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, e 5 dell'articolo 18.
2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa.";
e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.";
f) all'articolo 20:
1) al primo comma, dopo le parole: "Le liste dei candidati" sono
inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali";
2) al secondo comma, dopo le parole: "Insieme con le liste dei candidati" sono inserite le seguenti: "o le candidature nei collegi uninominali"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18";
3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali";
4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "né più di una candidatura di collegio uninominale";
5) al settimo comma, dopo le parole: "della lista dei candidati" sono inserite le seguenti: "o della candidatura nei collegi uninominali"; la parola "medesima è sostituita dalle seguenti: "o la candidatura nei collegi uninominali"; e le parole da: "anche agli effetti" sino alla fine del comma sono soppresse;
g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: ", siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre;" sono sostituite dalle seguenti: "e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;";
h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi".
2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.