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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1994, n. 104

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/1994
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 15-2-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.
14, recante regolamento di attuazione della legge 4 agosto  1993,  n.
277, per l'elezione della Camera dei deputati;
  Ritenuto   opportuno   introdurre   talune  modifiche  al  predetto
regolamento,   al   fine    di    dirimere    dubbi    interpretativi
nell'applicazione della citata legge n. 277 del 1993;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 10 febbraio 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 1994;
  Sulla   proposta   del   Ministro  per  le  riforme  elettorali  ed
istituzionali e del Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il comma 4 dell'art. 3 del regolamento emanato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1994,  n.  14,  di seguito
denominato regolamento, e' sostituito dai seguenti:
  " 4. Il collegamento di ufficio puo' operarsi quando la  lista  non
sia   gia'  collegata  con  altro  candidato  nello  stesso  collegio
uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge  4
agosto  1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del
testo unico).
   5. In tutti i casi in cui non puo'  operarsi  il  collegamento  di
ufficio  e'  vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura
nel collegio uninominale di un contrassegno identico a  quello  della
lista non collegata.
   6.  Per  l'applicazione  dell'art.  2,  comma 1, lettera c), della
legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del  nuovo  art.
18 del testo unico), le istanze di depositanti altra lista avverso il
mancato collegamento di ufficio sono presentate entro le ventiquattro
ore  successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale
in merito all'ammissione delle liste.".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 9 della legge n. 277/1993 (Nuove
          norme per l'elezione  della  Camera  dei  deputati)  e'  il
          seguente:
             "Art.  9.  - 1. Entro quattro mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  il  Governo  emana  il
          regolamento  di  attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1,
          lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".
             - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale.  Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione
          di   "regolamento",   siano   adottati  previo  parere  del
          Consiglio  di  Stato,   sottoposti   al   visto   ed   alla
          registrazione  dela  Corte  dei  conti  e  pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3   del   D.P.R.   n.   14/1994
          (Regolamento  di  attuazione  della legge 4 agosto 1993, n.
          277, per l'elezione della Camera dei deputati), cosi'  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  3. - 1. Ciascuna lista puo' essere collegata, per
          ogni collegio uninominale, con un unico candidato.
             2. In caso di  dichiarazione  di  collegamento  di  piu'
          candidati  nel  medesimo  collegio  con  una  stessa lista,
          l'ufficio    centrale    circoscrizionale     invita     il
          rappresentante  di  cui  all'art.  17  del  testo  unico  a
          dichiarare,  entro  il  termine  di  cui  all'ultimo  comma
          dell'art.  22  dello stesso testo unico, quale accettazione
          di collegamento intenda confermare.
             3. Per ogni candidato nei  collegi  uninominali  possono
          essere  indicati  sia  uno  o piu' contrassegni delle liste
          collegate,  sia  uno  o  piu'   contrassegni   tra   quelli
          depositati presso il Ministero dell'interno.
             4.  Il  collegamento  di ufficio puo' operarsi quando la
          lista non sia gia'  collegata  con  altro  candidato  nello
          stesso  collegio  uninominale a norma dell'art. 2, comma 1,
          lettera c), della legge 4 agosto 1993,  n.  277  (comma  1,
          secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico).
             5.  In  tutti  i  casi  in  cui  non  puo'  operarsi  il
          collegamento  di  ufficio   e'   vietato   l'utilizzo   per
          contraddistinguere  la candidatura nel collegio uninominale
          di un  contrassegno  identico  a  quello  della  lista  non
          collegata.
             6.  Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c),
          della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo  periodo,
          del  nuovo  art.    18  del  testo  unico),  le  istanze di
          depositanti altra lista avverso il mancato collegamento  di
          ufficio  sono  presentate entro le ventiquattro ore succes-
          sive alle decisioni dell'ufficio centrale  circoscrizionale
          in merito all'ammissione delle liste".
             - L'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 277/1993
          sostituisce  l'art. 18 del testo unico per l'elezione della
          Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957,  con
          il testo seguente:
             "Art.  18.  -  1. La presentazione delle candidature nei
          collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i  quali
          si  collegano  a  liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli
          stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura.  La
          dichiarazione  di  collegamento  deve  essere  accompagnata
          dall'accettazione  scritta  del  rappresentante,   di   cui
          all'art.  17,  incaricato  di  effettuare il deposito della
          lista a  cui  il  candidato  nel  collegio  uninominale  si
          collega,   attestante   la   conoscenza   degli   eventuali
          collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti  con
          piu'  liste,  questi  devono  essere  i medesimi in tutti i
          collegi uninominali in cui e' suddivisa la  circoscrizione.
          Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il candidato,
          nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
          contrassegno  o i contrassegni che accompagnano il suo nome
          e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun  candidato
          puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio, anche
          se  di  circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa
          persona in piu' di un collegio e' nulla.
             2. Per  ogni  candidato  nei  collegi  uninominali  deve
          essere  indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di
          nascita,  il  collegio  uninominale  per  il  quale   viene
          presentato  e  il  contrassegno o i contrassegni tra quelli
          depositati presso il  Ministero  dell'interno  con  cui  si
          intende  contraddistinguerlo,  nonche'  la lista o le liste
          alle quali il candidato si collega ai fini di cui  all'art.
          77,  comma  1,  numero  2).  Qualora  il  contrassegno  o i
          contrassegni del candidato nel collegio  uninominale  siano
          gli  stessi  di  una  lista  o di piu' liste presentate per
          l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale,  il
          collegamento  di cui al presente articolo e' effettuato, in
          ogni     caso,     d'ufficio     dall'ufficio      centrale
          circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni
          ed  accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra
          lista  avverso  il  mancato  collegamento  d'ufficio   sono
          presentate,  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
          scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle  liste,
          all'ufficio  centrale nazionale che decide entro le succes-
          sive ventiquattro ore. Per le candidate donne  puo'  essere
          indicato  il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome
          del marito.
             3. La dichiarazione di presentazione dei  candidati  nei
          collegi   uninominali   deve  contenere  l'indicazione  dei
          nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
             4.   La   dichiarazione  di  presentazione  dei  singoli
          candidati nei collegi uninominali deve essere  sottoscritta
          da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti
          nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o,
          in  caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti
          alle sezioni elettorali di tali collegi. Le  sottoscrizioni
          devono  essere  autenticate  da  uno  dei  soggetti  di cui
          all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
             5.   La   candidatura   deve   essere   accettata    con
          dichiarazione  firmata  ed autenticata da un sindaco, da un
          notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge
          21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti  all'estero
          l'autenticazione  della  firma  deve essere richiesta ad un
          ufficio diplomatico o consolare.
             6.  L'accettazione   della   candidatura   deve   essere
          accompagnata  da apposita dichiarazione dalla quale risulti
          che il candidato non  ha  accettato  candidature  in  altri
          collegi".