LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
                 (Collegio dei revisori dei conti). 
 
  1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato dal consiglio  ed
e' composto da tre  membri  effettivi  e  da  tre  membri  supplenti,
designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze,
con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo  economico  e
dal Presidente della giunta regionale. I membri  effettivi  e  quelli
supplenti devono essere iscritti all'albo  dei  revisori  dei  conti,
salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici ((...)). 
  2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e
i  suoi  membri  possono  essere  designati  per   due   sole   volte
consecutivamente. Ove nei collegi si proceda  a  sostituzione  di  un
singolo componente, la durata dell'incarico  del  nuovo  revisore  e'
limitata alla residua parte del quadriennio  in  corso,  calcolata  a
decorrere dalla  data  di  adozione  della  deliberazione  di  nomina
dell'intero collegio. 
  3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda,
entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto  legge  16  maggio
1994, n. 293, convertito con  modificazioni  nella  legge  15  luglio
1994, n. 444, alla designazione del  membro  effettivo,  il  revisore
mancante  sara'  provvisoriamente  sostituito  da  uno  dei  revisori
supplenti designati dalle  altre  amministrazioni  rappresentate  nel
collegio. 
  4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio  dei
revisori delle aziende speciali ((e delle unioni regionali)). 
  5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso  agli  atti  e  ai
documenti della camera di commercio. 
  6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita' allo statuto,
alle disposizioni  della  presente  legge,  alle  relative  norme  di
attuazione  esercita  la  vigilanza  sulla  regolarita'  contabile  e
finanziaria della gestione della camera di  commercio  e  attesta  la
corrispondenza  del  bilancio  d'esercizio  alle   risultanze   delle
scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al  progetto
di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta. 
  7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i
contenuti in base ai quali e' redatta la relazione di cui al comma 6,
nonche' eventuali modalita' operative per lo svolgimento dei  compiti
del collegio. 
  8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i  principi  del
codice civile relativi ai  sindaci  delle  societa'  per  azioni,  in
quanto compatibili.