DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165)-
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2002)
Testo in vigore dal: 12-2-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
              Proroga degli organi - Regime degli atti 
 
  1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel  termine  di  cui
all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di quarantacinque  giorni,
decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. ((2)) 
  2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli  organi  scaduti  possono
adottare  esclusivamente  gli  atti  di  ordinaria   amministrazione,
nonche' gli atti urgenti e indifferibili  con  indicazione  specifica
dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 
  3. Gli atti  non  rientranti  fra  quelli  indicati  nel  comma  2,
adottati nel periodo di proroga, sono nulli. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2002, n. 56, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che  "In
deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.
293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  1994,  n.
444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi,  i
consigli  dei  comitati  provinciali  ed  i  consigli  dei   comitati
regionali, nonche' il comitato  centrale  dell'Associazione  italiana
della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del  nuovo
statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002."