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DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 293

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 444 (in G.U. 16/07/1994, n.165)-
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2002)
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Testo in vigore dal:  12-2-2002
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Art. 3

Proroga degli organi - Regime degli atti
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
((2))
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002."