LEGGE 23 settembre 1993, n. 379

Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dall'anno 1993 e' concesso all'Unione italiana 
ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la  ricerca,  la
formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed  all'Istituto  europeo
ricerca, formazione  orientamento  professionale  (I.E.R.F.O.P.),  un
contributo annuo di lire 2.500 milioni. (1) (2) ((3)) 
  2. Il contributo e' ripartito annualmente dall'Unione italiana 
ciechi sulla base dei programmi e della organizzazione sul territorio
degli Istituti di cui al comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 
2.500 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si  provvede
mediante riduzione del capitolo 1121 dello stato  di  previsione  del
Ministero  della  pubblica  istruzione  per   l'anno   1993   e   dei
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.(2) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005,  n.  248,  ha  disposto   (con   l'art.
11-quaterdecies, comma 10) che "Il contributo di cui  alla  legge  23
settembre 1993, n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006,  ad
euro 2.300.000." 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art.  33,  comma
35) che "Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993,  n.  379,
e' fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e  3,6  milioni  di
euro  per  l'anno  2012  ed  e'  attribuito  per  il  35  per   cento
all'istituto per la ricerca, la  formazione  e  la  riabilitazione  -
I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per  la
riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante  15  per
cento  all'Istituto  europeo  per  la  ricerca,   la   formazione   e
l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo  per
i  medesimi  degli  adempimenti  di  rendicontazione  come   previsti
dall'articolo 2 della medesima legge." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma  18)  che  "Il  contributo
annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai  sensi  dell'articolo  1
della legge 23 settembre 1993, n. 379  [...]  a  decorrere  dall'anno
2012 e' fissato in euro 291.142." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
191) che e' autorizzata la spesa di  6,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei  ciechi
e degli ipovedenti di cui al comma 1 del presente articolo.