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LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

note: Entrata in vigore della legge: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  10-1-1997
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Art. 3

Esigenze abitative
1. Le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate a favore dei soggetti che hanno subì to danni patrimoniali in conseguenza dei terremoti di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990. Ai fini della erogazione dei contributi previsti dalla presente legge, la dichiarazione di causalità del danno dal terremoto deve essere verificata con dichiarazione del sindaco, integrativa delle formalità già previste dalla legislazione vigente.
2. Le disponibilità finanziarie di cui al'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esigenze abitative, sono utilizzate in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore:
a) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici di cui al citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990, semprechè
(( abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda))
ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
b) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, che
(( abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda))
ed entro il 31 marzo 1989 la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione delle unità abitative;
c) dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di immobili inclusi nei piani di recupero dei centri storici dei comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati, che risultino approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli interventi connessi con la posizione delle porzioni immobiliari danneggiate dal sisma.
(( 2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 10 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio ))
3. In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge sono erogati con le priorità di cui al comma 2, lettere a) e b), sino al limite massimo di lire 300 miliardi per interventi in comuni classificati come danneggiati in base alle disposizioni vigenti.
4. Ai fini dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a):
a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;
b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;
c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano state già espletate le procedure di gara.
5. Entro trenta giorni dal riparto dei fondi, i consigli comunali interessati fissano con propria deliberazione i criteri per l'applicazione di quanto disposto dalla presente legge.
6. Per l'attuazione del programma organico o di interventi ed opere in esso compresi, allorché si chieda per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni statali, di regioni, di province, di comuni e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati nei comuni con le provvidenze disposte dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e della Basilicata colpite dagli eventi sismici sono ammessi, a domanda, al riscatto degli alloggi stessi sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare. I relativi ricavi sono acquisiti dai comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e destinati a fini di ricostruzione.