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LEGGE 23 gennaio 1992, n. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

note: Entrata in vigore della legge: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/1996)
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Testo in vigore dal:  13-2-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni finanziarie
1. La prosecuzione degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria è regolata dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, come modificate ed inte- grate dalla presente legge.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, nella misura di lire 1.400 miliardi per l'anno 1992, di lire 1.500 miliardi per l'anno 1993 e di lire 1.400 miliardi per l'anno 1994, è autorizzata la complessiva spesa di lire 4.300 miliardi da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati con delibera da adottare dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al reperimento delle risorse di cui al comma 2 si provvede mediante apposite operazioni di mutuo da effettuare dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliardi nel secondo semestre del 1992 e di complessive lire 2.900 miliardi per gli anni 1993 e 1994. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi, gli enti locali interessati possono assumere impegni nei limiti delle disponibilità complessive di cui al comma 2 del presente articolo, nel rispetto del riparto di cui all'articolo 2, comma 4. Ai fini dei conseguenti pagamenti, in attesa dell'erogazione del ricavato dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 76 del 1990.
4. Per far fronte all'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, sono autorizzati i limiti di impegno decennali di lire 260 miliardi per l'anno 1993 e di lire 520 miliardi per l'anno 1994.
5. L'Agenzia provvede all'erogazione del ricavato dei mutui, secondo le assegnazioni deliberate dal CIPE, entro venti giorni dalla loro approvazione.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1992-1994, determinato in lire 260 miliardi per l'anno 1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Provvedimenti per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (rate ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.