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LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali.

note: Entrata in vigore della legge: 18/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2018)
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Testo in vigore dal:  18-12-1991

Art. 3

Obblighi e divieti
1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è il seguente:
"Art. 26 (Requisiti mutualistici). - Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro pe il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le coop- erative".
- Il testo dell'art. 13 del medesimo D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, e dall'art. 6, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, è il seguente:
"Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) (soppressa).
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista;
Sezione cooperazione sociale.
Oltre che nella sezione per essere specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
- Il testo dell'art. 2 del citato D.L.C.P.S. n. 1577/1947 è il seguente:
"Art. 2 (Ispezioni). - La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie.
Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni; esso sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 18.
Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie.
Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre amministrazioni dello Stato competenti per materia".