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LEGGE 17 febbraio 1971, n. 127

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/1985)
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Testo in vigore dal:  5-6-1971

Art. 6

(Registro prefettizio e schedario generale)


La lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.
L'articolo 15 del predetto decreto è sostituito dal seguente:
"Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.
Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre è diviso per province.
Lo schedario è estensibile a chiunque ne faccia richiesta".