LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 21. 
                      Vigilanza e sorveglianza 
1. La vigilanza  sulla  gestione  delle  aree  naturali  protette  di
rilievo  internazionale  e  nazionale  e'  esercitata  per  le   aree
terrestri  dal  Ministro  dell'ambiente  e   per   le   aree   marine
congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina
mercantile. 
2. La sorveglianza sui territori  delle  aree  naturali  protette  di
rilievo internazionale e  nazionale  e'  esercitata,  ai  fini  della
presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla
attuale pianta organica dello  stesso.  Per  l'espletamento  di  tali
servizi e di quant'altro affidato al Corpo  medesimo  dalla  presente
legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e,  sino
all'enmanazione  dei   provvedimenti   di   riforma   in   attuazione
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal  decreto  di
cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4  giugno  1997,
n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo  4,  comma
1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono
individuate le strutture ed  il  personale  del  Corpo  da  dislocare
presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco,  sotto  la
dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalita'  stabilite  dal
decreto medesimo. Il  decreto  determina  altresi'  i  sistemi  e  le
modalita' di  reclutamento  e  di  ripartizione  su  base  regionale,
nonche'  di  formazione  professionale  del  personale  forestale  di
sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti
poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta  o  in  concomitanza
degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento  dei  predetti
poteri i dipendenti assumono la qualifica di  guardia  giurata.  Fino
alla emanazione del predetto decreto alla  sorveglianza  provvede  il
Corpo  forestale  dello  Stato,  sulla  base  di  apposite  direttive
impartite  dal  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'agricoltura e delle  foreste.  Nelle  aree  protette  marine  la
sorveglianza e' esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.((6)) 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  80,  comma
25) che " In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  21,  comma  2,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  sul  territorio
del Parco nazionale Gran  Paradiso  e'  esercitata  dal  Corpo  delle
guardie alle dipendenze dell'Ente Parco."