LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
vigente al 05/06/2023
  • Articoli
  • NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
    ECCEDENZE DI PERSONALE
    Capo I
    NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
  • 1
  • 2
  • 3
  • NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI
    PERSONALE
    Capo II
    NORME IN MATERIA DI MOBILITA'
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI
    ECCEDENZE DI PERSONALE
    Capo III
    NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI
    DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA
  • 10
  • 11
  • NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE E DI ECCEDENZE DI
    PERSONALE
    Capo IV
    NORME FINALI E TRANSITORIE
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
    Capo I
    Riforma delle procedure di avviamento
  • 25
  • DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
    Capo II
    Disposizioni diverse
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Testo in vigore dal: 20-7-1993
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
       (Contratti di reinserimento dei lavoratori disoccupati) 
1. I lavoratori che fruiscono da almeno dodici mesi  del  trattamento
speciale  di  disocuppazione,   ((...)),   possono   essere   assunti
nominativamente mediante chiamata dalle liste di cui all'articolo  8,
comma 9, della legge 29 dicembre  1990,  n.  407,  con  contratto  di
reinserimento dai datori di lavoro, che al momento dell'instaurazione
del rapporto di lavoro,  non  abbiano  nell'azienda  sospensioni  dal
lavoro in atto ai sensi dell'articolo 2 della legge 12  agosto  1977,
n. 675, ovvero non abbiano proceduto a  riduzione  di  personale  nei
dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di
acquisire professionalita'  sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei
lavoratori interessati  alle  predette  riduzioni  o  sospensioni  di
personale. ((4)) 
2. Ai lavoratori assunti con contratto di  reinserimento  di  cui  al
comma  1,  si  applica,  sulle  correnti  aliquote   dei   contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di  lavoro  e  ferma
restando la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle  misure
previste per la  generalita'  dei  lavoratori,  una  riduzione  nella
misura del settantacinque per cento i primi dodici mesi  nell'ipotesi
di effettiva disoccupazione del lavoratore per un periodo inferiore a
due anni, per i primi ventiquattro  mesi  nell'ipotesi  di  effettiva
disocupazione del lavoratore per un periodo superiore a  due  anni  e
inferiore a tre anni, per i primi 36 mesi nell'ipotesi  di  effettiva
disoccupazione del lavoratore per un periodo superiore a tre anni. 
3.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  optare  per   l'esonero
dall'obbligo del versamento delle quote di  contribuzione  a  priprio
carico nei limiti del cinquata per cento della misura di cui al comma
2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione
e non superiore, in ogni caso, a settantadue mesi. 
4. I lavoratori assunti con contratto di reinserimento  sono  esclusi
dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative ed istituti. 
5. Il contratto di lavoro di reinserimento deve essere stipulato  per
iscritto. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni
al  competente  Ispettorato  provinciale  del  lavoro  ed  alla  sede
provinciale dell'INPS. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Le disposizioni  del  presente  decreto  hanno  effetto  dall'11
maggio 1993".