LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
Testo in vigore dal: 8-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1. Le elezioni dei consigli comunali ((. . .))  che  devono  essere
rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato  si  svolgono
nella  stessa  giornata  domenicale  di  cui  all'articolo  1  se  le
condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro
il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo  di  cui  all'articolo  1
dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre  tale
data.