LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
Testo in vigore dal: 19-6-1991
al: 24-2-1993
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni.
Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio  ed
il 30 giugno se il quinquennio di carica  scade  nel  primo  semestre
ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si
compie nel secondo semestre. 
  2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio  dalla  data  della
elezione.