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LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.

note: Entrata in vigore della legge: 19/6/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2021)
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Testo in vigore dal: 9-3-2021
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le elezioni dei  consigli  comunali  si  svolgono  in  un  turno
annuale ordinario da tenersi in  una  domenica  compresa  tra  il  15
aprile ed il 15  giugno  se  il  mandato  scade  nel  primo  semestre
dell'anno ovvero nello stesso  periodo  dell'anno  successivo  se  il
mandato scade nel secondo semestre. (6) ((8)) 
  2. Il mandato  decorre  per  ciascun  consiglio  dalla  data  delle
elezioni. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 febbraio 1995, n. 43 ha disposto (con l'art. 4,  comma  1)
che "Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per  la
primavera del 1995 hanno luogo, anche in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 1 della legge 7  giugno  1991,  n.  182,  e  successive
modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo  dei
consigli regionali  delle  regioni  a  statuto  ordinario  successivo
all'entrata in vigore della presente legge." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2)  che  "All'articolo  1,
comma  1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.   182,   e   successive
modificazioni, le parole: "tra il 15 maggio  e  il  15  giugno"  sono
sostituite dalle seguenti: "tra il 15 aprile e il 15 giugno"." 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 20 aprile 2020, n. 26, convertito con  modificazioni  dalla
L. 19 giugno 2020, n. 59, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettere
b) e c)) che "In considerazione della  situazione  epidemiologica  da
COVID-19,  in  via  eccezionale,  i  termini  per  le   consultazioni
elettorali di cui al presente comma  sono  fissati  come  di  seguito
indicato: 
  a) [...]; 
  b) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni
dei consigli  comunali  e  circoscrizionali  previste  per  il  turno
annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedi' successivo
compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020; 
  c) sono inserite nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni
nei comuni i cui organi devono essere rinnovati  per  motivi  diversi
dalla scadenza del mandato, se le condizioni che  rendono  necessarie
le elezioni si verificano entro il 27 luglio  2020.  Le  disposizioni
della presente lettera non si applicano alle  elezioni  degli  organi
circoscrizionali nei comuni il cui consiglio rimane  in  carica  fino
alla scadenza naturale prevista nell'anno 2021". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 5 marzo 2021, n. 25 ha disposto (con  l'art.  1,  comma  1,
lettere a)  e  b))  che  "Per  l'anno  2021,  in  considerazione  del
permanere del quadro epidemiologico da  Covid-19  complessivamente  e
diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e  dell'evolversi
di  significative  varianti  del  virus  che   presentano   carattere
ulteriormente diffusivo del contagio: 
  a) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge 7 giugno 1991, n. 182, le  elezioni  dei  consigli  comunali  e
circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario  si  tengono
tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021; 
  b) sono inserite nel turno di cui  alla  lettera  a)"  le  elezioni
previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) del  citato  D.L.  5  marzo
2021, n. 25.