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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 16

(Attività economiche varie: criteri di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 75/368/CEE, 75/369/CEE e 82/470/CEE dovrà:
a) prevedere che, ove sia richiesto ai cittadini italiani il possesso della specifica formazione professionale per l'espletamento, anche in qualità di salariati, delle attività contemplate dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/368/CEE, dall'articolo 2 della direttiva del Consiglio 75/369/CEE e dagli articoli 2 e 3 della direttiva del Consiglio 82/470/CEE, l'attestazione atta a garantire che i cittadini beneficiari di altri Stati membri siano in possesso di conoscenze professionali equivalenti debba essere accettata se proveniente da un'autorità competente di detti Stati;
b) prevedere che, ove non sia richiesta la specifica formazione prevista dalla lettera a), vengano stabilite misure atte a far riconoscere come condizione sufficente all'esercizio, sul territorio della Repubblica, delle attività anzidette l'espletamento delle medesime nel paese comunitario d'origine o provenienza per un periodo di ragionevole durata e non interrotto da tempo eccessivo;
c) assicurare l'equivalenza tra i cittadini italiani e quelli d'altri Stati membri per quanto attiene alle condizioni di esercizio delle attività in questione, anche con riferimento alle garanzie finanziarie richieste.
Nota all'art. 16:
- La direttiva 75/368/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita:
"Art. 2. - 1. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato.
2. Le attività del gruppo 859 CITI che comportano l'impiego di prodotti tossici restano disciplinate dalle direttive 74/556/CEE e 74/557/CEE.
3. La presente direttiva non si applica alla libera prestazione dei servizi per le attività di trasporto che rientrano nella classe 71 menzionate in allegato.
4. La presente direttiva non si applica alle attività esercitate in forma ambulante.
5. La presente direttiva non si applica alle attività di guida turistica (ex gruppo 859 CITI), fatta eccezione per le attività di guida accompagnatrice e di interprete turistico menzionate nell'allegato".
- La direttiva 75/369/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 167 del 30 giugno 1975. L'art. 2 recita:
"La presente direttiva si applica all'esercizio ambulante delle seguenti attività:
a) acquisto e vendita di merci
- da parte di venditori ambulanti e di meciaiuoli (ex gruppo 612 CITI);
- su mercati coperti ma non in posti fissati stabilmente al suolo, e su mercati non coperti;
b) attività che formano oggetto di misure transitorie già adottate le quali però escludono esplicitamente, o non menzionano, la forma ambulante di tali attività".
- La direttiva 82/470/CEE è stata pubblicata in G.U.C.E.
n. L. 213 del 21 luglio 1982. Gli articoli 2 e 3 così recitano:
"Art. 2. - La presente direttiva si applica alle attività indicate nell'allegato I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, gruppi 718 e 720 CITI.
Le suddette attività consistono in particolare:
A. a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni c
dd) coordinando le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;
ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;
ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;
b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;
c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;
d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome e per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);
e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi;
B. a) nell'organizzare, presentare e vendere, a forfait o a provvigione, gli elementi isolati o coordinati (trasporto, alloggio, vitto, escursioni, ecc.) di un viaggio o di un soggiorno, a prescindere dal motivo dello spostamento;
b) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti;
C.a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;
b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;
c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima della vendita, sia in transito per il o dal mercato;
D. a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;
b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.
Art. 3. - Per le attività enumerate all'articolo 2 le denominazioni usuali utilizzate attualmente negli Stati membri sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Belgio
A. Commissionaire de transport
Vervoercommissionnair
Courtier de transport
Vervoermakelaar
Commissionnaire-expediteur au transport
Commissionnaire-expediteur bij het vervoer
Commissionnaire affreteur
Commissionnaire-bevrachter
Commissionnaire-affreteur routier
Commissionnaire-weghevrachter
Affreteur routier
Wegbevrachter
Affreteur fluvial
Binnenvaartbevrachter of rivierbevrachter
Affreteur maritime
Scheepsbevrachter
Agent maritime
Scheepsagent
Courtier de navires
Scheepsmakelaar
B. Agent de voyages
Reisagent
Agent d'emigration
Emigraticagent
C. Entrepositaire
Depothouder
D. Expert en automobile
Deskundige inzake autòs
Peseur - mesureur - jaugeur jurè
Germania
A. Spediteur
Abfertigungsspediteur
Guterkraftverkehrsvermittler
Schiffsmakler
Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnwaggons
B. Reiseburounternehmer
Auswanderungsagent
C. Lagerhalter
D. Kraftfahrzeugsachverstandiger Wager
Danimarca
A. Speditor
Skibsagent
B. Rejesebureau
C. Opbevaring
D. Vejer og maler
Bilinspektor og bilassistent
Francia
A. Commissionnaire de transport
Courtier de fret routier
Depositaire de colis
Courtier de fret de navigation interieure
Agent maritime
Agent consignataire de navires
B. Agent de voyage
C. Entrepositaire
Exploitant de magasin general
D. Expert-automobile
Peseur - mesureur jurè
Grecia
(Illeggibile)
Irlanda
A. Forwarding agent
Shipping and forwarding agent
Shipbroker
Freight agent
Shipping agent
Air Freight agent
Road haulage broker
B. Travel agent
Tour operator
Air broker
Air travel organiser
C. Bonder
Warehousekeeper
Market or Lairage operator
D. Motor vehicle examiner
Italia
A. Spedizioniere (commissionario)
Mediatore
Agente marittimo raccomandatario
Mediatore marittimo
B. Agente di viaggio e turismo
Mandatario di vettore di emigrante
C. Esercenti depositi in magazzini doganali di proprietà privata
Esercenti magazzini generali
Esercenti depositi franchi
D. Stimatore e pesatore pubblico
Lussemburgo
A. Commissionnaire de transport
Commissionnaire expediteur au transport
B. Agent de voyage
Agent d'emigration
C. Entrepositaire
D. Expert en automobiles
Peseur
Paesi Bassi
A. Expediteur
Bevrachter
Scheepsmakelaar
Scheepsagent
Verhuren van spoorrijtuigen en spoorwagens
B. Reisbureaubedrijf
Reisagentschap
Emigratie-agent
C. Douane-entrepot (publick, particulier, fictiet)
Gewone opslagplaatsen
"D. Technische inspectie van motorrijtuigen
Meter, wagen en ijken
Regno Unito
A. Freight forwarder
Shipbroker
Air cargo agent
Shipping and forwarding agent
B. Tour operator
Travel agent
Air broker
Air travel organizer
C. Storekeeper
Livestock dealer
Market or Lairage operator
Warehousekeeper
Wharfinger
D. Motor vehicle examiner
Master porter
Cargo superintendent".