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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 470

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2003)
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Testo in vigore dal:  27-7-1982

Art. 2


Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata ovvero non vietata;
b) "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a);
c) "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facoltà prevista al punto c) del successivo art. 4;
d) "periodo di campionamento" è il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.