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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1982, n. 470

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2003)
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Testo in vigore dal:  27-7-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 76/160 dell'8 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la qualità delle acque di balneazione;
Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Il presente decreto ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e microbiologici delle acque di balneazione.
Il presente decreto non si applica alle acque destinate ad usi terapeutici ed a quelle di piscina.