LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401

Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di ((manifestazioni sportive)).

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
Testo in vigore dal: 30-3-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
       Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa 
 
  1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del  giuoco  del
lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che  la  legge  riserva
allo Stato o  ad  altro  ente  concessionario,  e'  punito  ((con  la
reclusione da tre a sei anni e  con  la  multa  da  20.000  a  50.000
euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse  o
concorsi  pronostici  su  attivita'  sportive  gestite  dal  Comitato
olimpico nazionale italiano  (CONI),  dalle  organizzazioni  da  esso
dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine
(UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche
scommesse su altre competizioni di persone o  animali  e  giuochi  di
abilita' e' punito con l'arresto  da  tre  mesi  ad  un  anno  e  con
l'ammenda non inferiore a lire un  milione.  Le  stesse  sanzioni  si
applicano  a  chiunque  venda   sul   territorio   nazionale,   senza
autorizzazione  dell'((Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli)),
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di  Stati
esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali  operazioni  mediante  la
raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative
vincite e la promozione e la  pubblicita'  effettuate  con  qualunque
mezzo di diffusione. E' punito altresi' ((con la reclusione da tre  a
sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza,  senza  la  prescritta  concessione,
qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli)).  Chiunque,  ancorche'  titolare  della  prescritta
concessione, organizza, esercita e  raccoglie  a  distanza  qualsiasi
gioco istituito o disciplinato  dall'((Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli)) con modalita' e tecniche diverse da quelle previste  dalla
legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o  con  l'ammenda
da euro 500 a euro 5.000. 
  2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno  dei
reati  previsti  dal  medesimo,  chiunque  in  qualsiasi   modo   da'
pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda da lire  centomila  a  lire  un  milione.  La  stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in
Italia  a  giochi,  scommesse  e  lotterie,  da  chiunque   accettate
all'estero. 
  3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso  in  uno  dei
reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai
giuochi  d'azzardo  esercitati  a  mezzo  degli  apparecchi   vietati
dall'articolo 110 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  come
modificato dalla legge 20 maggio 1965,  n.  507,  e  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 1 della legge  17  dicembre  1986,  n.  904.
4-bis. Le sanzioni di cui  al  presente  articolo  sono  applicate  a
chiunque, privo di concessione, autorizzazione  o  licenza  ai  sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi  attivita'  organizzata  al
fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione  o
in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate  in  Italia  o
all'estero. 
  4-ter. Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  al  Ministero  delle
finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.  557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
ed in  applicazione  dell'articolo  3,  comma  228,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui  al  presente  articolo  si
applicano a chiunque  effettui  la  raccolta  o  la  prenotazione  di
giocate del lotto, di concorsi pronostici  o  di  scommesse  per  via
telefonica o telematica, ove sprovvisto  di  apposita  autorizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze - ((Agenzia delle  dogane
e dei monopoli)) all'uso di tali mezzi per  la  predetta  raccolta  o
prenotazione. 
  ((4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  tenuta  alla
realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre
forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e  contrasto
all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo  di
determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.))