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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 904

Modifica dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, concernente l'inasprimento delle sanzioni per i giochi automatici e semiautomatici.

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Testo in vigore dal:  13-1-1987
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507, sono sostituiti dai seguenti:
"L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non più di tre volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 1 della legge dispone:
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, dell'Enalotto e del Totip.
Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici da trattenimento e da gioco di abilità il premio può consistere nella ripetizione di una partita e per non pia di tre volte.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della Pubblica amministrazione"), citato nell'articolo soprariportato, è il seguente:
"Art. 19. (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;
4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;
7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;
15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5) 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".