stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-8-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.(1)(2)
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori a 6 milioni di ECU, nei casi di:
a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.(1)(2)
4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente "sviluppo" dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.
8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.
((5))
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.
((5))
10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto 13 ottobre 1989 (in G.U. 16/03/1990, n. 63) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1989 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ridotte, rispettivamente, dal 28% al 26% e dal 20% al 16%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 26%".
--------------
AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 5 marzo 1990 (in G.U. 04/06/1990, n. 128) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 e con riferimento ai contratti stipulati a partire da tale data, le percentuali di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono ulteriormente ridotte, rispettivamente dal 26% al 20% e dal 16% al 14%.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente, l'aliquota massima di contributo di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è fissata al 20%".
--------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 343 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che " Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso."