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LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6

Ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
Testo in vigore dal:  27-1-1989

Art. 20

Scuole e istruttori del C.A.I.
1. Il Club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate "scuole di alpinismo" o "di sci-alpinismo" e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
Nota all'articol0 20, comma 1
- Il testo vigente dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino italiano), come sostituito dall'art. 2 della legge n. 776/1985 (Nuove disposizioni sul Club alpino italiano), e da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 2. - Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);
f) all'organizzazione ed alla gestione, per conto delle regioni, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida speleologica e di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 vedi precedente nota all'art. 10, comma 3.