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LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6

Ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  27-1-1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della legge
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato in rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1, comma 1:
La legge n. 217/1983 reca: "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".