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LEGGE 15 novembre 1988, n. 486

Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

note: Entrata in vigore della legge: 17/11/1988
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Testo in vigore dal:  17-11-1988

Art. 3

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennità prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, è soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennità di cui all'articolo 11- bis del predetto decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario è attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non può in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonché della progressione economica.
Note all'art. 3:
- Il D.L. n. 387/1987 concerne: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di polizia". Il testo vigente del relativo art. 11- bis è il seguente:
"Art. 11- bis. - 1. All'art. 5, terzo comma, della legge 1› aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con le medesime modalità si provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il comandante generale della Guardia di finanza, per il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore generale per l'economia montana e per le forestè".
- Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 629/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1) è il seguente:
"Art. 2. - All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".