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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 482

Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.

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Testo in vigore dal:  29-11-1988

Art. 1

(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi)
1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1 terdecies ,primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalità di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonché al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 del 1978 sopra citato ed a quello già inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del tratta mento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.
2. Tali norme sono altresì estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonché ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, 1, comma 1:
-L'art.1-terdecies del decreto-legge n. 481/1978 (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 per la cessazione di ogni contribuzione, finamziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali) convertito, con modificazione, della legge n. 641/1978, sostituisce l'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. Il primo e secondo comma di detto articolo così recitano:
"Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste".
-Il decreto-legge n. 663/1979 convertito, con modificazioni, della legge n. 33/1980, reca il finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile. Le modalità del relativo art.24-quinquies sono le seguenti:
"Art.24- quinquies - Il personale indicato al settimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l'assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonché di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall'art.43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
All'istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1 agosto-21 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il cap.5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
-Le integrazioni di cui all'art.21 della legge n. 75/1980 (Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge n. 610/1979 in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 19 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione) sono le seguenti:
Art.21 (Personale degli enti soppressi). - Le disposizioni dell'articolo 24-quinques del decreto -legge 30 dicembre 1980, n. 633, convertito si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo con modificazione, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 o riforma nonché al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali.
È data facoltà al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinques.
-Il decreto del Presidente della Rpubblica n. 618/1977 concerne l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dei ruoli unici di impiegati ed operai.
Note all'art.1 comma 3:
Il decreto - legge n. 264/1974 convertito,con modificazioni, dalla legge n. 386/1974, reca norme transitorie per il trasferimentoi alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La legge n. 349/1977, reca norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche r per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria.
- La legge n. 833/1978 concerne l'stituzione del Servizio sanitario nazionale.