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DECRETO-LEGGE 18 agosto 1978, n. 481

Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dallo art. 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonchè norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1978, n. 641 (in G.U. 24/10/1978, n.298).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/03/1989)
Testo in vigore dal:  25-10-1978
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-terdecies

((I primi quattro commi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977 presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia strettamente indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, e posto a disposizione delle regioni stesse contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.
I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dalla emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuate per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni. Con il medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, tenendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.
Il personale degli enti pubblici non compreso tra quello trasferito alle regioni ai sensi dei commi precedenti e assegnato, secondo contingenti numerici distinti per enti e per carriere stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di apposite graduatorie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine:
a) ad altro ente pubblico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive integrazioni, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge; a tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilirà, nei limiti dei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, i contingenti numerici dei posti da coprire nelle strutture degli enti esistenti nel territorio nazionale così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della legge stessa;
b) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382".))