stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 dicembre 1986, n. 880

Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-12-1986

Art. 3

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. - Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività".
Note all'art. 3:
La legge n. 576, 1975 concerne disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni.
Per il testo del primo comma, lettera d), dell'art. 25 del D.P.R. n. 643/1972 si veda la nota all'art. 2.
Si reputa utile riportare il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato):
"Art. 3. (Definizione di impresa artigiana). - È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 4 (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: uni massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta".
Il testo dell'art. 230-bis del codice civile, aggiunto dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, è il seguente:
"Art. 230-bis. (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.
Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo: per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì, in caso di alienazione dell'azienda.
Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.
Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".