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LEGGE 4 ottobre 1986, n. 657

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986

Art. 2

1. Nell'esercizio della delega di cui al precedente articolo 1, saranno emanate norme per regolare la cessazione del sistema esattoriale, provvedendosi in particolare:
a) la definizione delle situazioni debitorie delle gestioni esattoriali nei confronti dello Stato e degli altri enti impositori e la sollecita liquidazione delle quote rimaste inesigibili anche mediante assegnazione di speciali titoli di debito pubblico di durata decennale e con un tasso di interesse non superiore a quello previsto per i buoni del Tesoro poliennali emessi nel medesimo anno;
b) la prosecuzione da parte dei concessionari delle riscossioni già affidate agli esattori qualora questi non intendano proseguirle direttamente e la facoltà dei concessionari di succedere nei rapporti di locazione di beni mobili e immobili inerenti alle gestioni esattoriali; nonché la sospensione per non oltre sei mesi dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione;
c) l'adeguamento del consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, per consentire il raggiungimento delle medesime finalità da esso perseguite, coerentemente alla nuova disciplina del servizio della riscossione, con le necessarie conseguenti modifiche del relativo statuto, nonché la definizione dei diritti degli esattori che non risultino concessionari in alcun ambito territoriale; la definizione avverrà secondo i criteri e le proporzioni previsti dal secondo comma dell'articolo 25 dello stesso statuto in misura pari alle quote determinate, in favore di ciascun richiedente, da un collegio di tre arbitri nominati dal comitato nazionale dei delegati provinciali.
2. Nell'esercizio della delega saranno rivedute le vigenti disposizioni sulla riscossione dei tributi e delle altre entrate indicati alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 1 e quelle relative ai servizi della riscossione al fine di coordinarle con le norme emanate in attuazione della delega contenuta nello stesso articolo e assicurare uniformità di procedure esecutive ispirate a criteri di semplicità e funzionalità.
3. Nell'esercizio della delega saranno inoltre emanate norme in favore del personale delle esattorie garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa e agevolando l'esodo volontario; in particolare saranno previsti:
a) la successione dei concessionari nei rapporti di lavoro subordinato del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, e risultava iscritto al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, e che alla data del conferimento della concessione non ha compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non ha conseguito diritto a pensione; al detto personale saranno in ogni caso garantite la posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita e la prestazione dell'attività lavorativa presso uffici siti nell'ambito della provincia dell'esattoria di appartenenza. Le garanzie summenzionate si applicano anche nei confronti del personale esattoriale ausiliario o con mansioni impiegatizie assunto anteriormente al 31 dicembre 1983 in conformità alle leggi sul collocamento, nei confronti dei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1983, purché in sostituzione di altri cessati dal servizio, e nei confronti del personale che, pur avendo raggiunto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, abbia optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;
b) l'assunzione, da parte dei concessionari, dei titolari di esattorie da data anteriore al 31 dicembre 1980 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dell'erede succeduto nella gestione, che ne facciano richiesta, a condizione che alla data del conferimento della concessione non abbiano compiuto il cinquantacinquesimo o il sessantesimo anno di età, rispettivamente per le donne o per gli uomini, ovvero non abbiano conseguito il diritto alla pensione di anzianità, semprechè nell'anno 1983 non siano stati percepiti aggi complessivamente superiori a cinquanta milioni di lire;
c) il riconoscimento, al personale che non intenda avvalersi delle norme emanate in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), di un'anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio effettivo prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione, con divieto di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.
4. Saranno infine emanate norme per estendere l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ai dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione e per l'opportuno coordinamento delle disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Il D.P.R. n. 1141/1952, recante disposizioni relative alla "Costituzione del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica, per la meccanizzazione dei ruoli", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 1952 ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
- La legge n. 377/1958, recante "Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 aprile 1958 ed è entrata in vigore il giorno stesso.
La normativa suddetta è stata modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 13 agosto 1971 ed è entrata in vigore il 1 settembre successivo.
- Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 791/1981 è il seguente:
"Art. 6. - Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'INPS o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.
L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturano i requisiti previsti entro i sei mesi successivi alla entrata in vigore del presente decreto. In tale caso la comunicazione al datore di lavoro deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nei confronti dei lavoratori che esercitano l'opzione di cui ai commi precedenti e con i limiti in essi fissati, si applicano le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.
Qualora i lavoratori abbiano esercitato l'opzione di cui ai commi precedenti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al primo comma, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto raggiungimento del requisito di anzianità contributiva di cui al comma stesso avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti".