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LEGGE 4 ottobre 1986, n. 657

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  16-10-1986 al: 3-9-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) il servizio, da istituire nell'ambito del Ministero delle finanze come ufficio centrale alle dipendenze del Ministro, dovrà provvedere alla riscossione dei tributi che secondo le leggi vigenti all'entrata in vigore della presente legge sono riscossi tramite esattorie e alla riscossione coattiva, in dipendenza di atto avente efficacia di titolo esecutivo, della imposta sul valore aggiunto, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle imposte sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali nonché alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e di ogni altro accessorio relativi ai predetti tributi;
b) il servizio potrà anche provvedere alla riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto che secondo le predette leggi sono effettuati presso le tesorerie dello Stato mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermo restando tale sistema di riscossione;
c) potrà inoltre attribuirsi al servizio la riscossione dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché di ogni altra entrata e credito dello Stato e di altri enti pubblici;
d) sarà previsto l'affidamento in concessione amministrativa di durata decennale, disposta con decreto del Ministro delle finanze, della gestione del servizio in ambiti territoriali di norma coincidenti con il territorio di una o più province, anche non contigue, determinati con decreto del Ministro delle finanze secondo criteri di efficienza ed economicità, tenuto anche conto del numero dei contribuenti e dell'ammontare globale dei tributi riscuotibili, evitando in ogni caso delimitazioni territoriali che comportino accentuati costi differenziali anche per il non equilibrato rapporto tra i diversi sistemi di riscossione o per eccesso di contenzioso;
e) le concessioni potranno essere conferite esclusivamente:
1) alle aziende e istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
2) a speciali sezioni autonome delle predette aziende e istituti di credito;
3) a società per azioni con sede nel territorio dello Stato e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio e costituite da soggetti indicati nel numero 1 o da persone fisiche e il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento di azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze;
4) a società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni;
f) la disciplina del rapporto di concessione dovrà in particolare prevedere:
1) le procedure di conferimento delle concessioni rispondenti all'esigenza di garantire il concorso dei soggetti interessati e l'aggiudicazione al concorrente che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e ad assicurare l'economicità della gestione, nonché le modalità ed i termini di recesso, nel corso della concessione, delle parti interessate;
2) le condizioni per il rinnovo della concessione; le cause di revoca e di decadenza anche con riguardo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché il potere dell'Amministrazione finanziaria di disporre cautelarmente, su parere della commissione prevista dalla successiva lettera h), la sospensione dell'attività di gestione, quando nello svolgimento di essa vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia di riscossione da leggi generali o speciali;
3) l'unificazione delle concessioni conferite al medesimo soggetto, anche nei termini di scadenza, con conseguente unicità di gestione del servizio;
4) l'imposizione di adeguata cauzione ai concessionari, i criteri per il suo periodico adeguamento, e l'attribuzione ai medesimi della qualità di agente della riscossione, nonché le norme concernenti i termini e le modalità di versamento delle somme dovute e la presentazione di rendiconti periodici della gestione;
5) l'applicazione del principio del non riscosso come riscosso relativamente ai tributi riscuotibili mediante ruoli e le procedure per il rimborso, senza interessi, delle quote inesigibili, ispirate a criteri di tempestività e speditezza;
6) l'obbligo del concessionario di gestire il servizio secondo le direttive dell'Amministrazione finanziaria, anche per quanto attiene alla ubicazione e organizzazione degli uffici destinati all'accesso dei contribuenti nonché di assumere, a richiesta, il servizio di tesoreria di enti locali a condizioni che assicurino adeguata remunerazione;
7) i compensi spettanti ai concessionari da determinare secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attività richiesta e di congruità ai costi medi della gestione al fine di assicurarne l'equilibrio economico, prevedendosi in particolare, su parere della commissione di cui alla successiva lettera h):
I) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti stabilita in misura percentuale della somma riscossa con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
II) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo, per i pagamenti spontanei dei contribuenti a seguito di iscrizione a ruolo, ingiunzione o altro titolo esecutivo, determinato tenendo conto, oltre che dei costi specifici, anche del prevedibile ammontare globale di tali riscossioni;
III) un compenso stabilito in misura percentuale delle somme riscosse coattivamente con riguardo anche all'ammontare medio delle esecuzioni fruttuose e all'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione, oltre al rimborso delle spese delle procedure esecutive, in misura determinata per i diversi adempimenti con tabella approvata dal Ministro delle finanze;
IV) l'assunzione a carico dello Stato e degli altri enti impositori dell'obbligo del pagamento della commissione di cui al punto I, dei compensi di cui al punto II nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonché del rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose e di quelle relative a crediti per i quali è intervenuto provvedimento di sgravio, ed a carico dei contribuenti dell'obbligo del pagamento degli altri compensi, delle spese di esazione coattiva e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo da determinare con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
V) la revisione biennale della misura delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi di spese e degli interessi in base a decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
g) saranno emanate norme per regolare la prosecuzione della gestione da parte di un commissario governativo nei casi di revoca e di decadenza della concessione;
h) sarà prevista l'istituzione, con funzioni consultive, di una commissione da nominare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, e con la partecipazione di tre dirigenti del Ministero delle finanze e di un dirigente di ciascuno dei Ministeri dell'interno e del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, e di tre esperti in economia aziendale, con il compito, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro delle finanze, di esprimere pareri, oltrechè su quanto previsto nella precedente lettera f, n. 7, punto V, anche in ordine:
1) alla individuazione, secondo i criteri di cui alla precedente lettera d), degli ambiti territoriali delle concessioni e alla loro determinazione ed alle eventuali modificazioni;
2) alle procedure di conferimento delle concessioni;
3) alla vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, proponendo gli opportuni provvedimenti compresa la revoca e la decadenza delle concessioni;
4) ad ogni altra questione attinente al servizio, su richiesta del Ministro delle finanze.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera h), avrà altresì il compito di rilevare i costi delle diverse forme di riscossione anche al fine di individuare la misura delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi di spese e degli interessi di cui alla lettera f), n. 7, punti I, II, III, IV e V. A tal fine la commissione potrà avvalersi di una apposita segreteria tecnica con compiti di istruzione delle decisioni da assumere; potrà ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi dei costi e di bilanci e potrà, altresì, consultare, anche a mezzo della segreteria tecnica, singoli esattori concessionari o i loro rappresentanti.
3. Nei provvedimenti adottati dal Ministro delle finanze deve essere riportato il contenuto del parere espresso dalla commissione.
4. Ai componenti della commissione, che resteranno in carica cinque anni e potranno essere confermati, saranno corrisposti emolumenti adeguati all'impegno qualitativamente e quantitativamente richiesto, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
NOTE

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 5, lettere a), b), d) ed e) dei R.D.L.
n. 375/1936 è il seguente:
"Il controllo dell'ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:
a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;
b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;
(Omissis);
d) delle casse di risparmio;
e) dei monti di pegni".
- La legge n. 575/1965, recante "Disposizioni contro la mafia", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965 ed è entrata in vigore il successivo 6 giugno.
La normativa suddetta è stata modificata, da ultimo, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, recante "Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 355 del 28 dicembre 1982 ed è entrata in vigore il successivo 29 dicembre.