LEGGE 25 marzo 1986, n. 85

Norme in materia di armi per uso sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/2013)
Testo in vigore dal: 5-11-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
  ((1. Alle armi per uso sportivo viene  riconosciuta,  nel  rispetto
delle norme della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  tale  qualifica,  a
richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale  di
prova,  sentite  le  federazioni  sportive  interessate  affiliate  o
associate al  CONI.  Per  le  armi  per  uso  sportivo  sono  ammessi
caricatori o serbatoi, fissi o amovibili,  contenenti  un  numero  di
colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla  disciplina  sportiva
prescritta  dalle  federazioni  sportive  interessate   affiliate   o
associate al CONI.)) 
  2. Ai sensi e per gli effetti della presente  legge,  si  intendono
per armi sportive quelle, sia lunghe che  corte,  che,  per  le  loro
caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano  esclusivamente
allo specifico impiego nelle attivita' sportive. 
  ((3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del
Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco.))