LEGGE 29 marzo 1985, n. 113

Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
             Abilitazione alla funzione di centralinista 
 
  1. sono considerati abilitati i privi della vista in  possesso  del
diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole  statali  o
autorizzate per ciechi. 
  2. I privi della vista  che  frequentano  corsi  professionali  per
((centralinisti  telefonici  e  operatori  della  comunicazione   con
qualifiche equipollenti minorati della vista)), istituiti secondo  la
disciplina di cui alla legge 21 dicembre  1978,  n.  845,  conseguono
l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma  precedente,  a
seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo
settimo comma. 
  3. I corsi professionali di cui al  comma  precedente  non  possono
avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano  in
possesso di diploma di scuola  secondaria  superiore  ovvero  abbiano
compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per  coloro  che  siano  in
possesso di licenza di scuola media  dell'obbligo.  Sono  ammessi  ai
corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare. 
  4. Le  regioni,  nell'ambito  dei  piani  regionali  di  istruzione
professionale, stabiliscono gli specifici  programmi  dei  corsi  per
((centralinisti  telefonici  e  operatori  della  comunicazione   con
qualifiche equipollenti minorati della vista)). 
  5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma  si
svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro  e
della previdenza sociale. 
  6.  Le  regioni  debbono  altresi'  svolgere  periodici  corsi   di
aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della
telefonia. 
  7. Con  provvedimento  del  direttore  dell'ufficio  regionale  del
lavoro e  della  massima  occupazione  e'  istituita  la  commissione
regionale per l'esame di abilitazione dei ((centralinisti  telefonici
e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti  minorati
della vista)). 
  8. La commissione e' composta da: 
    il direttore dell'ufficio regionale del lavoro  e  della  massima
occupazione o un funzionario dell'ufficio da  lui  delegato,  che  la
presiede; 
    un  membro  designato  dal  Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni, esperto in telefonia; 
    un membro designato dal Ministero  della  pubblica  istruzione  e
scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille; 
    un funzionario dell'Azienda di Stato per  i  servizi  telefonici,
esperto in telefonia; 
    un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico
- SIP, esperto in telefonia; 
    un membro  designato  dalla  regione  e  scelto  tra  esperti  in
scrittura e lettura Braille. 
  9. I compiti di segreteria sono  esercitati  da  un  impiegato  con
funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro. 
  10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente. 
  11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad 
  esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi  dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
  12.  Le  domande  per  l'esame  di  abilitazione  sono   presentate
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. 
  13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui
al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene
effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14
luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni
trascorsi sei mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.