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LEGGE 5 giugno 1985, n. 251

Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

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Testo in vigore dal:  26-6-1985

Art. 2


I nuovi profili professionali relativi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, hanno effetto dall'anno scolastico 1985-86.
Nei concorsi da bandire in prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, sia per l'ammissione ai ruoli della soppressa carriera di concetto sia per l'ammissione ai ruoli delle soppresse carriere esecutive ed ausiliarie, restano validi, in via transitoria, i titoli di studio previsti, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
Nota all'art. 2:
Il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), nelle parti richiamate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
"Art. 9. (Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto), commi primo, terzo e quarto: Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
(Omissis).
Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.
L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.".
"Art. 10. (Concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie), primi tre commi: Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, la quale fisserà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.
Ai predetti concorsi è ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli pel i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
I titoli di studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai corrispondenti impieghi non di ruolo.".
Si riproduce il testo dell'art. 12, comma ottavo, relativo ai titoli di studio richiesti:
"I titoli di studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti di carriere esecutive ed ausiliarie sono rispettivamente, un titolo finale di istruzione secondaria di 1° grado, integrato, ove necessario, da titoli professionali ovvero un diploma di qualifica di istituto professionale, per le carriere esecutive e la licenza elementare, integrata, ove necessario, di titoli professionali, per le carriere ausiliarie. I titoli professionali sono determinati dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente primo comma".