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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 420

Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1977)
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Testo in vigore dal:  12-11-1974

Art. 9

Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto


Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra è intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame è determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo comma.
Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.
L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.