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LEGGE 17 maggio 1985, n. 210

Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/1993)
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Testo in vigore dal:  6-3-1989
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Art. 18

Obblighi di pubblico servizio


Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti ridetermina con proprio decreto gli obblighi di servizio pubblico che, ai sensi dei regolamenti CEE debbano essere mantenuti nei confronti dell'ente. Decisione analoga dovrà essere adottata entro il predetto termine per le categorie di oneri connessi con la normalizzazione dei conti di cui al regolamento CEE n. 1192/1969, le quali dovranno essere confermate ai fini della relativa compensazione finanziaria.
Successivamente all'emanazione dei predetti decreti il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà sopprimere uno o più obblighi di servizio pubblico compresi fra quelli mantenuti a carico della gestione dell'ente come pure istituire nuovi obblighi di servizio pubblico o estendere la portata di quelli già imposti. L'ente "Ferrovie dello Stato" - nel caso di istituzione o estensione degli obblighi di servizio pubblico - acquisisce titolo alla compensazione finanziaria dei relativi oneri in base alle norme di cui al regolamento CEE n. 1191/1969.
((2))

Il Ministro dei trasporti si avvale degli uffici all'uopo preposti nell'ambito del Ministero per esercitare i poteri di vigilanza inerenti agli aspetti economici e tecnici degli obblighi di servizio pubblico e della normalizzazione dei conti dell'ente.
Sono abrogati dall'entrata in vigore della presente legge il
decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1223, e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1969, n. 1276.
L'ente ha facoltà - in virtù della normativa CEE in vigore - di
presentare al Ministro dei trasporti domanda di soppressione di uno o più obblighi di servizio pubblico, allorché le condizioni per la prestazione dei servizi siano modificate, sul piano tecnico o sul piano finanziario, in relazione alla data alla quale il Ministro ha determinato gli obblighi a carico dell'ente stesso.
L'ente ha inoltre facoltà - in virtù della normativa CEE in vigore - di presentare domanda di normalizzazione dei conti per una o più categorie di oneri al fine di ottenerne la compensazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 MARZO 1989 N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1989 N. 160))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 4 marzo 1989 n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 1989 n. 160 ha disposto (con l'art. 6 comma 2):"a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a decorrere dall'anno 1989, il Ministro dei trasporti determina gli obblighi di servizio pubblico nei limiti di cui al comma 1".