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LEGGE 5 aprile 1985, n. 124

Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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Testo in vigore dal:  27-4-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile 1962, n. 205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nonché tutte le altre con essa eventualmente incompatibili.
Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento.
Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio non potrà mai superare nel periodo considerato l'equivalente di 500 unità per anno.
Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli operai occupati, o già occupati presso la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al quarto comma.
Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa complessiva per la manodopera non potrà comunque superare quella sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'esercizio precedente.
Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457.
L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato.
NOTE

Note all'art. 1, primo comma:
- Il testo degli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è il seguente:
"Art. 68. Aziende di Stato per le foreste demaniali. - L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è soppressa.
Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione.
Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in concessione al ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. I crediti i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell'art. 71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni.
Art. 83. Interventi per la protezione della natura. - Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.
È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".
- L'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1983) concerne il divieto di assunzione di pubblici dipendenti per l'anno 1983.

Nota all'art. 1, secondo comma:
- Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è il seguente:
"Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge".

Nota all'art. 1, penultimo comma:
- La legge 8 agosto 1972, n. 457, concerne miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli; in particolare il titolo II riguarda l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato.