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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  1-1-1985
aggiornamenti all'articolo

Art. 9



Per l'anno 1983 la spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici di attività e di quiescenza dei dipendenti e dei pensionati dello Stato e del pubblico impiego, dovuti a qualsiasi titolo, compresi i miglioramenti relativi ai rinnovi contrattuali, non deve superare il 13 per cento degli oneri previsti per i predetti trattamenti nel 1982. Per la determinazione degli aumenti, la spesa di personale in attività di servizio per l'anno 1982 da assoggettare al limite del 13 per cento è costituita, per ciascun comparto del pubblico impiego, dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale e dalla tredicesima mensilità, con esclusione di ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.
Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, la spesa per l'anno 1983 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1982-1984 del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, ed ai miglioramenti al personale dirigente, non può eccedere, in ogni caso, l'importo complessivo di 1.350 miliardi di lire.
Per l'anno 1983 è fatto divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato, incluse le aziende autonome e le scuole di ogni ordine e grado, nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali e alle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici con esclusione degli istituti di credito di diritto pubblico, e in generale tutti i comparti del pubblico impiego - fatto salvo quanto disposto nel successivo sesto comma materia di immissioni in ruolo effettuate ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché quanto previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - di procedere ad assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate, con esclusione del conferimento di supplenze annuali e brevi del personale della scuola ai sensi della richiamata legge 20 maggio 1982, n. 270. Sono parimenti escluse dal divieto le assunzioni obbligatorie relative alle categorie di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni ed integrazioni, 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 482. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutate le eventuali necessità, determina con proprio decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, i casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle amministrazioni e negli enti di cui al precedente comma. (2)
Per le esigenze dei coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge il Consiglio dei ministri emana atti di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni regionali, al fine di delimitare l'incidenza di nuove assunzioni di loro competenza sulla spesa delle regioni, in armonia con le disposizioni di cui ai due commi precedenti del presente articolo.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887))
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Con il decreto di cui al precedente comma sono stabiliti i criteri e le modalità di passaggio, il termine per la presentazione della relativa domanda da parte degli interessati e la corrispondenza tra le qualifiche funzionali del comparto scuola e quelle dell'amministrazione interessata.
Sono fatte salve, ai fini degli inquadramenti nelle nuove qualifiche, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887))
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((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRE 1984, N. 887))
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-11 ottobre 1983, n. 307 (in G.U. 1a s.s. 19/10/1983, n. 288) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo "nella parte in cui non prevede che siano le regioni - anziché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro - a determinare, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzione di personale nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento previste dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".