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LEGGE 15 febbraio 1985, n. 25

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di utilizzo del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta e modifiche all'ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

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Testo in vigore dal:  10-3-1985

Art. 8


L'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324, è così modificato:
"Art. 9. - Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:
un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;
un funzionario del Ministero del tesoro;
un funzionario del Ministero delle finanze;
due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;
due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali;
due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.
La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti.
La predetta commissione deve essere altresì sentita sia per quanto attiene alla determinazione e alla modifica delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, sia in ordine alla misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra degli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci ogni qualvolta il Ministro dei trasporti ne stabilisce l'ammontare in base alle disposizioni vigenti.
La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI