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LEGGE 5 maggio 1976, n. 324

Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
Testo in vigore dal:  24-10-1991
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Art. 9



Presso il Ministero dei trasporti è istituita una commissione presieduta dal Ministro dei trasporti o da un Sottosegretario da lui delegato e composta dai seguenti membri:
un membro del Consiglio superiore dell'aviazione civile;
due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile;
un funzionario del Ministero del tesoro;
un funzionario del Ministero delle finanze;
due esperti in rappresentanza degli enti gestori di aeroporti;
due esperti in rappresentanza dei vettori aerei nazionali;
due funzionari dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
I funzionari dell'Amministrazione dello Stato debbono avere qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.
La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 OTTOBRE 1991, N.316))

La predetta commissione deve inoltre essere sentita ai fini della determinazione del coefficiente unitario di tassazione previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411.