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LEGGE 11 luglio 1977, n. 411

Istituzione di una tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1985)
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Testo in vigore dal:  10-3-1985
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Art. 3

((Il coefficiente unitario di tassazione è calcolato dividendo il costo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea internazionale per il numero totale delle unità di servizio prodotte da tale tipo di attività ed è determinato con decreto del Ministro dei trasporti.
Il costo di cui al precedente comma comprende gli oneri finanziari relativi all'ammortamento ed agli interessi delle spese degli impianti di assistenza al volo, nonché le spese di esercizio degli impianti e le spese amministrative di gestione della tassa di cui all'articolo 1 ed è determinato annualmente, su proposta della Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, dal Ministero dei trasporti sulla base dei costi e delle spese previsti nell'anno in cui la tassa verrà applicata, avuto anche riguardo ai costi ed alle spese sostenuti negli anni precedenti, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.
Il calcolo di cui al primo comma è effettuato sulla base di una quota non inferiore all'80 per cento del costo totale sostenuto dall'Azienda in relazione all'andamento del traffico nello spazio aereo nazionale nonché delle variazioni intervenute negli altri Stati in materia di diritti per l'uso delle radioassistenze e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta.
In ogni caso entro il 1987, il calcolo dovrà essere effettuato sulla base dell'intero costo sostenuto dalla Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale))
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